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Soppalco Industriale Metallico · 7,44 × 2,99 m · 22 m²

Fuori da Spagna e Portogallo: ordine minimo di 10 scaffalature portapallet.

Inizializzazione configuratore tecnico in corso...

Descrizione · Soppalco Industriale Metallico

Sopralzo metallico di 22 m² in 2 × 1 campate da 3,55 × 2,80 m: piano a 2,48 m (2,24 m liberi sotto), pavimento in lamiera zincata per 500 kg/m², corrimano di 1,20 m su tutto il perimetro con battiscopa e una scala di 1 m di larghezza a 45°. Colonne blu RAL 5010 e travi arancioni RAL 2002. Struttura avvitata, consegnata su pallet e prodotta su ordinazione.

Normativa applicabile in Italia · Soppalco Industriale Metallico · 7,44 × 2,99 m · 22 m²

Soppalchi e piani intermedi (opera edilizia e installazione fissa)

In Italia un soppalco in acciaio è un’opera edilizia fissata all’edificio, soggetta al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001). Secondo il caso rientra nella manutenzione straordinaria su parti strutturali o nella ristrutturazione edilizia (art. 3), entrambe con segnalazione certificata di inizio attività (art. 22), oppure richiede il permesso di costruire se modifica la volumetria complessiva (art. 10); le Regioni possono ampliare o ridurre questi ambiti: verifichi con il Comune.

Come opera a struttura metallica (art. 53) esige progetto di un tecnico abilitato (art. 64), denuncia allo sportello unico (art. 65) e collaudo statico (art. 67); in zona sismica anche preavviso e, salvo bassa sismicità o interventi di minore rilevanza, autorizzazione regionale (artt. 93, 94 e 94-bis). Si calcola con le Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), che rinviano agli Eurocodici con le Appendici nazionali e, per gli elementi strutturali in acciaio in serie, alla norma UNI EN 1090-1 con marcatura CE (§ 11.3.4.1), oggi nel quadro del Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione.

Nei luoghi di lavoro il D.Lgs. 81/2008 impone l’Allegato IV (art. 63), che nei depositi esige l’indicazione del carico massimo dei solai (punti 1.1.3-1.1.4); il datore di lavoro mantiene sgombre le uscite di emergenza (art. 64) e valuta tutti i rischi (artt. 17 e 28). Nei depositi dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 (n. 70: oltre 1.000 m² e 5.000 kg di combustibili) il soppalco va nella segnalazione certificata antincendio, da rifare per modifiche strutturali (art. 4).

Raccomandazione: esiga calcolo e relazione firmati da un tecnico abilitato, verifichi il titolo edilizio, esponga la portata per piano, monti parapetti e scala, non superi il carico di progetto.

Informazione orientativa basata sulla normativa vigente; non sostituisce il testo di legge né una consulenza professionale. · Ultima verifica: 2026-09-08